L’installazione dell’antenna o dell’impianto fotovoltaico può avvenire sia ad opera del condominio che del singolo.
Nel primo caso, la realizzazione è rimessa alla volontà assembleare;
nel secondo, va rispettato l’art. 1122 bis c.c. che disciplina, appunto, la realizzazione di antenne ed impianti fotovoltaici da parte dei singoli condomini.
La norma opera un importante bilanciamento delle contrapposte esigenze, da un lato, permettendo al singolo di utilizzare spazi comuni (tetto, lastrico solare, facciata) per l’installazione e, dall’altro, prevedendo un controllo preventivo dell’assemblea nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni.
Ciò significa che il condomino non è tenuto a dare notizia del suo intervento se questo consiste nella sola occupazione di parti comuni senza comportare modifiche alle stesse.
Attenzione, però, al rispetto del decoro architettonico dell’edificio che va sempre preservato.
Federica Gervaso