Fino all’entrata in vigore della legge n. 220/2012, che ha riformato la materia condominiale, non era previsto in modo espresso alcun requisito per l’esercizio dell’attività di amministratore condominiale.
La nuova normativa ha, invece, stabilito ed individuato (art. 71 bis disp. att. c.c.) dei requisiti ben precisi che attengono tanto alla moralità ed alla capacità di agire del soggetto, quanto alla formazione ed all’aggiornamento continuo.
I requisiti attinenti le qualità morali e civili sono richiesti anche all’amministratore c.d. non professionista, ovvero il condomino che amministri lo stabile in cui ha la proprietà o l’usufrutto (non è sufficiente essere conduttori) di un immobile, mentre quelli afferenti la professionalità e la preparazione tecnica nonché l’aggiornamento continuo sono richiesti solo all’amministratore non condomino.
Anche le incompatibilità, ovviamente, sono stabilite solo nei confronti della figura professionale dell’amministratore e riguardano l’agente immobiliare ed il pubblico dipendente non sussistendo più, da alcuni anni, l’incompatibilità con la figura dell’avvocato.
Avv. Federica Gervaso