Dal 24 marzo sono entrati in vigore i reati di omicidio stradale (articolo 589-bis del codice penale) e lesioni personali stradali (articolo 590-bis c.p.). L’intervento del legislatore è caratterizzato da un pesante inasprimento delle pene:
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omicidio stradale causato da violazioni del Codice della strada -> dai 2 ai 7 anni di reclusione, arresto facoltativo, revoca della patente per 5 anni;
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omicidio stradale causato da soggetto alla guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l o colpevole di atti pericolosi (superamento limite di velocità in centro urbano del doppio e non meno di 70 km/h, in strade extraurbane di almeno di 50 km/h, passaggio col rosso, guida contromano, inversione di marcia in prossimità di inserzioni, curve e dossi, sorpassi vicino a strisce pedonali o con linea continua) -> dai 5 ai 10 anni di reclusione, arresto facoltativo, revoca della patente per 10 anni;
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omicidio stradale causato da soggetto con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti -> dagli 8 ai 12 anni di reclusione, arresto obbligatorio, revoca della patente per 15 anni.
Sono previste aggravanti nel caso siano uccise più persone (reclusione fino a un massimo di 18 anni), vi sia la fuga del conducente (aumento della pena da 1/3 a 2/3, non inferiore a 5 anni) o si guidi senza patente o assicurazione. La fascia più alta delle pene si applica ai conducenti di professione anche con un tasso alcolemico tra 0.8 g/l e 1.5 g/l. La pena può essere diminuita fino a metà in caso di concorso in colpevolezza della vittima.
Per quanto riguarda le lesioni personali stradali, è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per quelle gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime. Aggravi in caso di guida di stato d’ebbrezza sopra 1.5 g/l e o sotto effetto di stupefacenti (dai 3 ai 5 anni per le lesioni gravi, dai 4 ai 7 per quelle gravissime). La pena edittale minima è stata aumentata da 3 a 6 mesi.
La revoca della patente è obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per omicidio (conseguibile solo dopo 15 anni) o lesioni personali (5 anni). La sanzione può aumentare nei casi più gravi, fino a 30 anni per l’omicidio e a 12 per le lesioni gravi, o ridursi in caso di condotta colposa della vittima (10 anni).
Stefano Summa