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La Legge di Stabilità 2016 – con il comma 55 – ha modificato una consolidata previsione normativa riguardante la fruizione dei benefici spettanti per l’acquisto della prima casa. Fino allo scorso anno, infatti, uno dei requisiti fondamentali per aver diritto all’agevolazione sull’acquisto prima casa (ovvero imposta di registro al 2% anziché al 9%, in caso di acquisto direttamente dall’impresa costruttrice, Iva al 4% invece che al 10%) era l’aver già venduto – se c’era – la vecchia abitazione. In pratica, chi voleva cambiare casa, per godere della tassazione decisamente più bassa, doveva prima essersi “liberato” del precedente appartamento, qualora anch’esso fosse stato comprato con gli stessi benefici “prima casa”.

Da questo anno, invece, il possesso di un altro immobile agevolato come prima casa non impedisce lo sconto di imposta al momento del nuovo acquisto, a condizione, però, che il proprietario provveda a disfarsi della precedente abitazione entro un anno dal nuovo acquisto.

In parole povere, dopo l’acquisto della nuova “prima casa”, si avrà un anno di tempo per vendere la vecchia. Qualora non si riuscisse a rispettare l’impegno assunto, si decadrà dall’agevolazione goduta sul nuovo acquisto e bisognerà pagare l’imposta in misura ordinaria, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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