Anche se il lavoratore ha un infortunio nel tragitto casa lavoro per accompagnare i figli a scuola questo potrà essere indennizzato, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
Con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 l’Inail comunica le nuove “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali”, tra le quali è previsto l’infortunio sopra indicato.
Tenuto conto dell’orientamento univoco della Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’istituto assicuratore ritiene che quello occorso nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti indicati nella circolare.
“Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Per essere precisi, l’infortunio in itinere è l’evento dannoso nel quale il lavoratore può incorrere nel tragitto casa-lavoro e ritorno, e anche nel percorso effettuato dal luogo di lavoro al luogo di ristoro per il pranzo. Il riconoscimento di tale incidente è subordinato alla presenza di determinate condizioni. L’infortunio in itinere può essere riconosciuto dall’Inail e quindi indennizzato quando sono accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.
Le disposizioni delle nuove linee guida si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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