Il tema dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita è un tema caldo e i vari provvedimenti normativi intervenuti a partire dal 1992 non sono stati idonei a garantire il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici. Adesso è importante soffermarsi sul tema della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012/2013 sulla base dell’intervento del Governo con il Decreto Legge 65 del 21 maggio 2015, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del “blocco” della perequazione disposto dalla Riforma Monti-Fornero (art. 24, comma 25 del DL 201/2011).
La disciplina sostitutiva introdotta dal DL 65/2015 per gli anni 2012/2013, parimenti a quella dichiarata incostituzionale, si discosta notevolmente dalla regolamentazione in vigore precedentemente al 2012 e da quella introdotta a partire dal 2014. Tale scostamento viene individuato dalla Corte come motivo di irrazionalità della normativa e quindi di possibile censura di illegittimità costituzionale della medesima. Per Tali motivi sono apparse fin da subito legittime le pretese dei pensionati volte a ottenere una maggiore quantificazione della perequazione spettante a partire dal 2012, con riferimento quantomeno ai trattamenti pensionistici d’importo da tre a sei il trattamento minimo Inps.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le richieste dei pensionati siano patrocinabili, tramite un contenzioso nelle opportune sedi amministrative e giudiziarie. L’azione di tutela in ambito giudiziario potrà riguardare anche i pensionati titolari di trattamenti d’importo complessivamente superiore a sei volte il trattamento minimo Inps (esclusi dalla riliquidazione di cui al DL 65/2015).
Dal punto di vista operativo si fa presente che, ai fini dell’importo da considerare, si deve far riferimento a tutte le prestazioni pensionistiche godute dal pensionato, e che le pensioni alle quali si fa riferimento avevano, rispettivamente al 31/12/2011 e al 31/12/2012, il seguente importo mensile:
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Anno
Importo
Trattamento
Minimo
3 volte
Trattamento
Minimo
6 volte
Trattamento
Minimo
31.12.2011
€. 468,35
€. 1.405,05
€. 2.810,10
31.12.2012
€. 481,00
€. 1.443,00
€. 2.886,00
La Fap Acli (Federazione anziani e pensionati), in collaborazione con il Patronato Acli, ha predisposto un ricorso Amministrativo da inoltrare all’Inps per i pensionati che, a seguito dell’applicazione della Legge 109/2015 si sono sentiti danneggiati rispetto all’applicazione tout court della sentenza della Corte Costituzionale.
Quali sono i pensionati che potrebbero attivare il contenzioso?
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Pensionati delle gestioni private: coloro che rientrano nella fascia ricompresa tra tre e sei volte il trattamento minimo Inps (destinatari della riliquidazione di cui al DL 65/2015) potranno attivare un ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps. Per le persone in possesso di pensioni superiori a sei volte il predetto minimo, i quali non sono stati interessati dalla riliquidazione, potranno provvedere all’inoltro di una preliminare domanda amministrativa di ricostituzione in via telematica.
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Pensionati delle gestioni pubbliche (ex Inpdap, ex Ipost): potranno procedere procederà all’inoltro di un’istanza amministrativa di riliquidazione dei trattamenti pensionistici.