L’assemblea è l’organo che delibera su tutto ciò che riguarda la gestione delle parti comuni.
Ma che cosa accade quando i condomini non partecipano all’assemblea, impedendone la regolare costituzione?
Il codice civile disciplina espressamente i casi in cui non si riesca a nominare l’amministratore, a formare il regolamento di condominio e ad operare la revisione delle tabelle millesimali, prevedendo il ricorso immediato all’autorità giudiziaria.
E negli altri casi? Come ad esempio quello in cui si debbano deliberare lavori di risanamento dell’immobile?
Nel silenzio della legge, si deve fare applicazione delle norme dettate per la comunione in generale ed in particolare, rifarsi all’art. 1105 comma IV c.c. che legittima ciascun partecipante alla comunione a ricorrere all’autorità giudiziaria a condizione che dimostri che l’assemblea non abbia deliberato per mancata partecipazione dei condomini.
In conclusione: ogni qual volta vi sia l’inerzia dell’assemblea condominiale, le decisioni verranno prese dall’autorità giudiziaria a cui si potrà ricorrere o immediatamente o dopo avere, invano, tentato di deliberare.
Avv. Federica Gervaso