Ormai da diverso tempo, indicativamente dal rientro dalle vacanze estive per chi ha potuto farle, le lancette dell’orologio avevano ripreso a scandire il tempo, avvicinandosi il termine per l’approvazione della legge di bilancio, ex legge finanziaria di cui tutti abbiamo sentito parlare, si mormorava …. di una norma che aiutasse veramente le persone in grave stato di difficoltà finanziaria ed economica, a tentare di chiudere con il passato e ricominciare una nuova vita alleggerite non solo dal fardello del debito verso enti dello Stato, ma con la prospettiva anche concreta di una nuova rinascita sociale ,magari lasciandosi alle spalle brutti ricordi di un passato che fù,che ha abbracciato circa 20 anni di vita ,anno più anno meno.
Dunque cosi è stato e ,ha avuto luce verde, il cosiddetto provvedimento “saldo stralcio”,uno dei tasselli del mosaico della nuova legge di Bilancio 2019 n° 145/2018 approvata dal neo governo a trazione giallo verde che riguarda in via principale i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019!
La Legge n. 145/2018 come detto ha introdotto, solo per le persone fisiche, la cosiddetta misura denominata “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
La misura interessa come accennato esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di disagio economico.
Chi intende aderire può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Naturalmente prima dell’adesione è necessaria una verifica preventiva dei requisiti per capire se si può godere del benefico ,oppure lasciar perdere.
Vediamo in estrema sintesi le operazioni necessarie per capire se vale la pena oppure rinunciare,magari utilizzando altri strumenti a disposizione
2. Tipologie di debiti definibili
Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da
*di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
*dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Cosa succede se i debiti non rientrano nelle due casistiche elencate?
Puoi comunque aderire alla Definizione agevolata 2018 prevista dal D.L 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017 (cosiddetta Rottamazione – Ter)
Attenzione
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
Come aderire
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:
alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.
Cosa succede dopo aver presentato la Domanda di adesione
Accoglimento del “Saldo e stralcio”
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
35% con scadenza il 30 novembre 2019;
20% con scadenza il 31 marzo 2020;
15% con scadenza il 31 luglio 2020;
15% con scadenza il 31 marzo 2021;
il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell’art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell’art. 3 della (rottamazione- ter).
2. Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione- ter )fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
Michele Minardi