dialessandria.it - no photo
dialessandria.it - no photo

Prima di addentrarci nella giungla delle problematiche connesse ai cosiddetti Voucher, vediamo in sintesi di saperne di più su questo importante strumento che riguarda alcune prestazioni saltuarie non riconducibili ad altre tipologie di lavoro dipendente o autonomo.

I Voucher erano stati istituiti dalla legge Biagi (l.30/2003 ) e , attraverso successivi decreti attuativi, approvati durante il governo Berlusconi, hanno permesso a famiglie ,imprese, enti, privati,l’utilizzo di lavoratori occasionali ,pensionati ,casalinghe, studenti, che come molto spesso accadeva ,erano per lo più pagati “ in nero” ,cioè con strumenti non tracciabili, la remunerazione delle loro prestazioni , attraverso i buoni lavoro denominati appunto Voucher .

La norma prevedeva un limite di utilizzo di 30 giorni per ogni singolo committente o datore di lavoro, e con un tetto massimo di remunerazione che il prestatore o lavoratore occasionale poteva percepire in un anno.

Come sempre accade in questo paese ,una norma abbastanza semplice e facile da applicare ,via via è diventata sempre più articolata e complessa ;nel 2008 e poi nel 2010 la platea dei soggetti è stata ampliata arrivando a interessare tutti i settori produttivi ,compresi anche gli enti pubblici, e per tutti i prestatori di lavoro, quali lavoratori autonomi, disoccupati, dipendenti, studenti ,pensionati, anche a seguito dell’entrata in scena della Riforma Fornero del 2012.

Dulcis in fundo nell’anno 2015,con la riforma del lavoro denominata Job Act ,si è arrivati ad un innalzamento della soglia dei compensi o della retribuzione che dir si voglia da 5.000,00 a 7000,00 € netti, dunque con una retribuzione lorda pari a circa 9.333,00 , mentre se i soggetti sono percettori di indennità di disoccupazione o mobilità il tetto è di 3.000,00 € netti, per anno solare con degli obblighi precisi ed inderogabili per le imprese:

1)acquisto telematico dei buoni con pagamento tracciabile ;

2)comunicazione preventiva obbligatoria della prestazione ;

I buoni possono essere cartacei o digitali ed hanno un valore netto in favore del soggetto prestatore di lavoro, di 7,50 € come compenso minimo orario relativo ad una ora di lavoro .

Solo il settore agricolo ,non soggiace a questo importo ,in quanto il costo orario fa riferimento ad un contratto specifico.

I Voucher in questo momento non sono più in vendita ,ma la loro disciplina resta in vigore per quelli che sono stati venduti fino al 17 Marzo 2017;sono stati aboliti dal Decreto Legge 25 2017 del 17 Marzo corrente anno. Da quella data non è più possibile acquistarli.

E’ possibile il loro utilizzo fino alla fine dell’anno corrente ,seguendo la procedura e le regole che valevano prima della loro scomparsa.

Una cosa importante da ribadire e che l’utilizzo dei Voucher non implicava l’esistenza di un contratto di lavoro, tale procedura non è un “contratto di lavoro”.

Ora ,la situazione alla luce di quanto è accaduto ,per il rientro dei Voucher dalla finestra, potrebbe essere la volta buona

Con un emendamento del PD alla “manovrina” in discussione alla Commissione Lavoro della Camera, viene introdotta una nuova regolamentazione per il lavoro occasionale. Naturalmente noi che siamo un paese di menti eccelse , dove ci inventiamo le sigle più disparate ,Minimum Tax , Job Act ,e chi più ne ha più ne metta, per il nuovo sistema di regolamentazione dei Buoni Lavoro,si è coniata la dicitura “ Libretto Famiglia per le persone fisiche e “PrestO”, acronimo di “Prestazione Occasionale”, per le imprese.Com’ era facile prevedere il fuoco amico arriva dall’interno ,è dal Movimento Democratico e Progressista, l’area di Bersani e Speranza che si è scissa dal PD, ad agitare le acque della maggioranza. Roberto Speranza ha scritto su Facebook : “La vicenda voucher ha dell’incredibile! Poche settimane fa il governo li ha aboliti, dopo che la CGIL aveva raccolto oltre 1 milione di firme per cancellarli e dopo che era stato indetto il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione. Ora la stessa mano che li ha cancellati decide sostanzialmente di ripristinarli, senza neanche cercare la condivisione delle associazioni dei lavoratori. Hanno cambiato il loro nome, ma la precarietà che portano é rimasta la stessa.”

 A ben vedere il nuovo emendamento presentato dal Partito Democratico è diverso dalla norma precedente ,non si può dire che è una legge fotocopia della precedente ,rispetto alla normativa sui voucher abolita qualche settimana or sono, proprio per evitare il referendum indetto dalla CGIL.

Già a una prima lettura i due schemi normativi appaiono differenti. I nuovi rapporti di lavoro occasionale assomigliano alle prime versioni dei voucher, prima che fossero liberalizzati quasi completamente da governi sostenuti da centrodestra e centrosinistra.

Non si comprende dunque la preoccupazione da parte delle forze più a sinistra della maggioranza. Forse le motivazioni per staccare la spina al Governo sono altre.

Vediamo in sintesi la nuova disciplina.

Chi può utilizzare i nuovi Voucher:

La platea degli ex voucher comprendeva sia le famiglie e le persone fisiche che le imprese operanti in tutti i settori (al di fuori delle società che appaltano servizi).

I loro eredi saranno invece accessibili :

 

-alle persone fisiche, mediante il Libretto Famiglia –che può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica Inps o in un Ufficio Postale . Potranno retribuire esclusivamente piccoli lavori domestici,(giardinaggio, pulizia, manutenzione) l’assistenza domiciliare a bambini, alle persone anziane, ammalate o con disabilità, e l’insegnamento privato supplementare ;

– ed alle microimprese con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, enti non profit, amministrazioni pubbliche con vincoli specifici, grazie a PrestO. È escluso l’utilizzo per le aziende del settore edilizio e minerario e nell’esecuzione di appalti. L’impresa non potrà inoltre retribuire con il nuovo mini-contratto un lavoratore con il quale abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione negli ultimi 6 mesi.

   

Con quali limiti?

I voucher ormai aboliti non prevedevano alcun limite economico per i datori di lavoro, mentre i lavoratori non potevano superare i 7000 euro di retribuzione netta per lavoro occasionale nell’arco di un anno ed i 2000 euro da un singolo committente. Le nuove norme prevedono limiti più stringenti: 5000 euro l’anno per i datori di lavoro e per i lavoratori, i quali però potranno riceverne non più della metà dallo stesso committente, dunque 2.500,00 l’anno. Se i contratti sono rivolti a studenti fino a 25 anni, pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito ,tale importo aumenta fino a 6.666,00. È anche previsto il limite orario massimo di 280 ore all’anno per ogni lavoratore occasionale e di quattro ore giornaliere per i lavoratori retribuiti dalle imprese tramite PrestO.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (ad eccezione della pubblica amministrazione)superino il compenso dei 2.500,00 € o la durata delle 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro vero a proprio a tempo pieno e indeterminato.

   

Quali garanzie?

I voucher non prevedevano alcun tipo di garanzia oltre alla copertura Inail per infortuni (70 centesimi ogni buono da 10 euro) e quella previdenziale (1,30 euro a buono); così il voucher partendo da un valore lordo di 10 euro scendeva a 7,50 euro al netto della tassazione.

Ora il valore di ciascun buono è fissato in € 10,00 lordi, utilizzabile per le prestazioni non superiori ad una ora. In tale importo sono ricompresi la contribuzione alla Gestione Separata Inps,(1,65 €) il premio dell’Assicurazione Inail e le malattie professionali (0,25 €), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 € ),per un totale di € 2,00.Dunque il valore del Voucher si riduce a 8 € dai 10 di partenza.

Il lavoratore o prestatore occasionale ha diritto al riposo giornaliero , alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza

Come acquistarli?

Se i voucher potevano essere acquistati online, in tabaccheria, presso alcune banche e agli uffici postali, ed erano utilizzabili solo una volta attivati telematicamente con un sms un’ora prima dell’inizio della prestazione, i nuovi funzioneranno differentemente per privati /famiglie ed imprese.

– i Primi avranno una carta prepagata, ricaricabile sul sito Inps, con cui poter retribuire i prestatori di lavoro occasione; sarà inoltre necessaria la comunicazione telematica dei dettagli della prestazione entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

-I secondi invece dovranno trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione i dettagli della prestazione e le ore lavorate, che non potranno superare le quattro ore a giornata. Se la prestazione non avrà luogo, entro tre giorni il datore sarà obbligato a revocare la dichiarazione.

In particolare quest’ultima possibilità da molti viene criticata per la possibilità offerta all’imprenditore di evadere il fisco e pagare il nero il lavoratore nel caso in cui non fossero effettuati controlli nei tre giorni successivi alla prestazione.

Michele Minardi

      

  

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"