Da quest’anno i neo papà possono usufruire dei congedi riservati ai lavoratori in quanto con la Legge di Stabilità sono state apportate alcune modifiche alla Legge di Riforma del mercato del Lavoro 2012. Con la nuova normativa possono usufruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo i lavoratori dipendenti ma non i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ora cerchiamo di spiegare in cosa consistono questi due congedi.
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Congedo obbligatorio: nei cinque mesi dalla nascita del figlio il lavoratore dipendente ha l’obbligo di assentarsi dal lavoro per due giorni, anche non continuativi. In precedenza l’obbligo scattava per un giorno soltanto. Questo è un diritto/dovere autonomo, i giorni possono coincidere anche con quelli del congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente.
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Congedo facoltativo: oltre all’obbligo di astensione, c’è la possibilità di un congedo facoltativo di massimo due giorni, anche non consecutivi. Questa è una misura alternativa al congedo obbligatorio di maternità infatti è condizionata alla scelta dell’altro genitore di non fruire di altrettanti giorni della maternità obbligatoria che verrà ridotta dei giorni fruiti dal padre. Anche il congedo facoltativo deve essere utilizzato entro i cinque mesi di vita del bambino.
I periodi di assenza per congedo obbligatorio o facoltativo del padre, previsti anche nel caso di adozioni o affidamenti, sono retribuiti con un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, e anticipata dal datore di lavoro, pari al 100 per cento della retribuzione.
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende beneficiarne, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data richiesta e, ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. I congedi possono essere richiesti anche durante i periodi di disoccupazione Naspi, di mobilità e di cassa integrazione guadagni.