Spesso capita che nei condomini si vieti di utilizzare le singole proprietà immobiliari per determinate attività. Ad esempio, può essere vietato adibire i locali a ristorante o a laboratorio artigianale, per evitare gli odori e i rumori che da tali attività possono derivare.
Attenzione, però, il divieto è legittimo solo se è contenuto nel regolamento contrattuale di condominio accettato da tutti i condomini al momento dell’acquisto e richiamato nel rogito. Viceversa, un divieto che risulti dal regolamento ordinario non sarebbe valido in quanto per porre limiti alle facoltà di godimento e alla destinazione dei locali di proprietà esclusiva è necessaria una decisione unanime.
E’ importante porre attenzione anche alla formulazione del divieto: non è infatti consentita un’interpretazione estensiva. Quindi, non si può fare solo ciò che è espressamente vietato. Per questa ragione, la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 24707 del 2014) ha respinto le domande di un condominio che voleva impedire a due signore di esercitare l’attività di affittacamere negli appartamenti di loro proprietà. Il regolamento contrattuale di condominio vietava, in questo caso, “di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato”. Sulla base di tale divieto l’assemblea condominiale aveva inibito alle due signore di esercitare l’attività alberghiera. le due si erano difese sostenendo che l’attività di affittacamere non comportava alcun cambiamento della destinazione d’uso delle loro unità immobiliari e, quindi, era del tutto lecita.
Al termine di un lungo processo la Corte d’Appello prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno dato ragione alle due “albergatrici”: infatti la destinazione degli appartamenti a civile abitazione costituisce il presupposto per l’utilizzo ai fini dell’attività di Bed and Breakfast, dunque, l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta alcun cambio di destinazione d’uso.
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