Legge di bilancio 2022: le novità per le imprese
La legge di Bilancio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta il 31 dicembre, ultimo giorno utile; approvata il 29 dicembre 2021,dopo il voto di fiducia definitivo della Camera dei deputati ,con 414 voti favorevoli e 47 contrari.
La Legge Bilancio 2022 dunque è diventata legge dello stato con una portata complessiva della manovra stimata per più di 36 miliardi di euro.
Facciamo in breve una sintesi dei principali punti salienti della manovra stessa
In primis è importante sottolineare che la Legge di Bilancio 2022, con interventi mirati e specifici punta a rafforzare il tessuto economico e sociale, cercando di sostenere la crescita e la competitività dell’economia del paese ed evitare al contrario di deprimerla.
Infatti pur modificandole sono state mantenute norme che nell’ultimo biennio hanno permesso al nostro paese di recuperare quasi totalmente il pil perso nei due anni della pandemia, anche se ancora molta strada rimane da fare e molte insidie sono all’orizzonte.
Tra queste la scarsa competitività delle nostre piccole e medie imprese, che se vogliono restare sul mercato devono avere finanziamenti dalle banche a tassi competitivi e far fronte alle nuove sfide con processi nuovi e innovativi di prodotto di fabbricazione, in poche parole poter competere ad armi pari con le imprese del mercato globale.
Cosa appunto non facile perché da noi tutto è terribilmente più complesso.
La Legge che entra in vigore il 1° gennaio contiene tante novità per le imprese, tra queste rimarchiamo:
- Rifinanziamento della Nuova Sabatini
- Stop per altri 12 mesi della Plastic e della Sugar Tax
- Prolungamento dei bonus legati a Transizione 4.0
- Proroga delle detrazioni per Bonus e Super bonus edilizi
- Nuove aliquote IRPEF per la tassazione dei redditi
- Abolizione Irap per imprese individuali e professionisti;
1) Rifinanziata la nuova Sabatini
Per la “Nuova legge Sabatini” novità importanti: altri fondi sono messi a disposizione per questa importante norma che da sempre assicura la possibilità per le imprese di acquistare nuovi macchinari cosi da modernizzare il proprio processo produttivo. Ripristinato anche il meccanismo di funzionamento ordinario.
Dunque per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro,piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 2 del dl 69/2013, viene aumentata l’autorizzazione di spesa per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027. Come detto la misura “Nuova Sabatini” viene considerata uno dei principali strumenti agevolativi nazionali. Dal punto di vista operativo l’impresa chiede la concessione di un finanziamento ordinario per realizzare un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti veramente conveniente parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti ordinari ed al 3,575 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti 4.0).
Si prevede poi il ripristino del meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid. Vuol dire che torna quindi l’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 €.
Si parla di risorse disponibili, in quanto trattasi di un fondo alimentato con contributo dello stato, dunque quando questo si esaurisce a fronte delle domande di finanziamento richieste, ecco che magari da un certo punto in avanti le domande non possono più essere evase e dunque prive dell’agevolazione.
2) Plastic tax
Lo scorso anno era stato deciso il rinvio per l’entrata in vigore di queste due imposte una sulla plastica e l’altra sul consumo delle bevande zuccherate.
Ora c’è un ulteriore rinvio per l’entrata in vigore di queste due imposte istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
In dettaglio si posticipa al 1° gennaio 2023 l’efficacia delle disposizioni istitutive dei Commi 634-658 della legge 160/2019 che hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Inoltre si fa slittare al 1° gennaio 2023 anche la sugar tax, ossia l’imposta sul consumo di bevande zuccherate prevista in misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti concentrati. L’imposta è disciplinata dai Commi 661-676 della legge 160/2019.
3) Revisione crediti Industria 4.0
Con la nuova legge di bilancio sono state introdotte delle novità per gli investimenti che saranno effettuati dal 2023 al 2025 in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Tale credito d’imposta viene riconosciuto in misura variabile a seconda dell’ammontare dell’investimento; è stato modificato il comma 1051 della legge di Bilancio 2021, che individua i beneficiari dell’agevolazione, al fine di eliminare il riferimento alla data di scadenza del credito d’imposta.
Si inserisce la disciplina dell’agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Le nuove aliquote previste per tale misura sono le seguenti:
- 20 per cento nel 2022;
- 15 per cento nel 2023;
- 10 per cento nel 2024.
Mentre invece per quanto riguarda gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali fino al 2025, c’è una nuova scaletta di aliquote nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
In base a queste nuove disposizioni le aliquote sono:
- 20 per cento per l’anno 2023;
- 15 per cento per l’anno 2024;
- 10 per cento per l’anno 2025.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza
In tutti i casi l’aliquota dell’anno precedente è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a condizione che al 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
4) Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo
Anche per questa misura legata al credito d’imposta per investimenti innovati, anche legati alla transizione ecologica, è stata modificata ed estesa la disciplina di tale credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, 4.0 e in altre attività innovative. Tale agevolazione viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2031.
E’ stato rimodulato il credito per ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di investimenti modificando per questi i commi 190 e seguenti art. 1 legge 160/2019. In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 con le seguenti modalità:
- 20 per cento fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 4 milioni di euro;
- 10 per cento nel limite di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031.
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 con le seguenti modalità:
- 10 per cento per i periodi d’imposta 2022 e 2023;
- 5 per cento per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Resta fermo il limite annuo di 2 milioni di euro.
Anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025. In questo caso è riconosciuto in misura pari a: - 15 per cento per il periodo d’imposta 2022 nel limite di 2 milioni di euro;
- 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro per l’anno 2023;
- 5 per cento nel limite di 4 milioni per gli anni d’imposta 2024 e 2025.
- 5 per cento per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Resta fermo il limite annuo di 2 milioni di euro.
- Viene precisato inoltre che nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
5) Super bonus: le nuove proroghe previste dalla legge
In molti soprattutto i proprietari delle case unifamiliari avevano perso la speranza che il super bonus venisse prorogato anche per il 2022 o comunque mitigato dal reddito personale legato ad una fascia Isee predeterminato. Invece, a sorpresa si introduce una proroga della misura del Super bonus 110% con varie scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In breve sintesi:
- per i condomini,
- le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione)
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione ossia
- dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
- fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
In particolare, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:
- entro il 31 dicembre 2025,
- nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023.
Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
Una specifica importante come detto sopra anche per quanto concerne i proprietari delle cosiddette “villette” cioè le case unifamiliari ,per le quali in un primo tempo si pensava fossero escluse da tale proroga ,perché ritenuti gli interventi troppo costosi e d onerosi per le casse dello stato, ebbene per tali proprietari si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo(senza più alcun riferimento al valore ISEE).
Viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Infine nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 (decreto anti frodi) che:
- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Super bonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Michele Minardi