La circolare INPS detta le istruzioni sui contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi e collaboratori con la sorpresa che arriva l’aliquota aggiuntiva ISCRO
Infatti qualche giorno fa è stata pubblicata la circolare INPS n. 12 del 5. 2. 2021 che come tutti gli anni detta le regole nonché le nuove aliquote il più delle volte in aumento sui contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata (ART.2 comma26 legge 335-1995) .
Anche quest’anno la circolare non smentisce tale previsione, è c’è da rimarcare la novità dell’aumento dell’aliquota a carico dei professionisti pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023.
Il contributo per il versamento alla Gestione separata lo sappiamo, è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti a tale gestione e che non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
L’incremento per il versamento del contributo da quest’anno è finalizzata, ed è questa la novità saliente a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalla legge di bilancio 2021 denominata “ISCRO“: che è l’acronimo della cosiddetta “indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa”
Per comodità di seguito c’è un riepilogo complessivo sulle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021
Aliquote gestione separata INPS 2021
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
1)Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
2)Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
3)Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
Professionisti
Aliquote
1)Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
2)Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
Vediamo adesso in breve sintesi l’agenda per la scadenza dei Versamenti, la ripartizione dell’onere contributivo dovuto per la Gestione separata nella nuova veste prevista per il 2021 con gli aumenti sopra riportati.
COLLABORATORI
Questi soggetti riguardo a tale l’obbligo contributivo, si tratta per lo più di collaboratori che hanno un rapporto (lavoro parasubordinato) quasi come i lavoratori dipendenti infatti sono definiti parasubordinati, or bene per questi come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) a carico del lavoratore e due terzi (2/3) a carico del committente cioè il datore di lavoro. In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è sempre in capo all’azienda committente, cioè il datore di lavoro che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, o della retribuzione che dir si voglia tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono dettagliatamente illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
PROFESSIONISTI
Per quanto concerne invece per i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi soggetti che liquidano e versano il contributo con il calcolo per il versamento delle imposte sul reddito. Il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle stesse e medesime scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Massimale e Minimale Gestione separata INPS
Massimale
Per l’anno 2021 l’Inps ha stabilito il massimale di reddito che è pari a € 103.055,00. Dunque tradotto sopra questo ammontare di reddito non si versa nulla, mentre fino a tale importo le aliquote per il 2021 si applicano, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato importo massimale.
Minimale – Accredito contributivo
L’inps per l’anno 2021 ha stabilito che il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Dunque gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% per lo più pensionati dunque con altra cassa previdenziale i cosiddetti soggetti tutelati, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Michele Minardi