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Dopo diversi mesi, da quando sono stati emanati i due decreti che hanno portato alla sospensione di vari tributi riguardanti una svariata e ampia moltitudine di contribuenti soprattutto imprese, a seguito dell’emergenza per la comparsa nella nostra vita di tutti i giorni , di questo subdolo killer chiamato Covid 19,ebbene dalla fatidica data del 16 settembre ,cioè da dopodomani riprendono  a correre i versamenti tributari e contributivi sospesi dal DL 18/2020 il cosiddetto Decreto “ Cura italia “  e DL 23/2020 chiamato  “Decreto Liquidità “  a causa di anzidetta emergenza , vediamo quali sono e le modalità per i vari pagamenti.

 

Dunque dal 16 settembre, oltre alle consuete scadenze ordinarie, scade il termine per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali che erano stati precedentemente sospesi; e che in qualche modo hanno permesso a queste micro imprese di godere di una piccola boccata di ossigeno, in un periodo caratterizzato veramente da una crisi di liquidità pazzesca , la più grave in assoluto che ha colpito il nostro paese dal dopo guerra ad oggi, generalizzata perché ha interessato quasi tutti i settori produttivi e dei servizi e profonda perché si è protratta e  si sta ancora dispiegando nonostante i vari interventi tampone e la ripresa ancora oggi.

Vediamo, in breve sintesi, chi sono i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e quali i versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati a partire dal 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.

Uno dei settori che è stato penalizzato in maniera preoccupante dal fattore Covid è stato il settore Alberghiero e ricettivo e le imprese della filiera ad esso collegato quali campeggi, B& B ,senza tralasciare ristoranti bar ecc ebbene questi soggetti cioè ripeto le imprese del settore ricettivo e altri soggetti individuati dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc.), questi devono mettere mano al portafogli … e  di riprendere a pagare una serie di tributi quali:

 

i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche si tratta di riprendere il versamento delle suddette ritenute scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020);

gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020);

i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020 (liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 cioè quella definita annuale, scaduti il 16.3.2020).

Per le imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi del 2019 < 2 milioni euro (mentre per le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi del 2019) si tratta di riprendere a pagare:

 

i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.3.2020

i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.03.2020

i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020

Per i soggetti (persone fisiche e non) dei comuni della Zona rossa (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), si tratta di riprendere:

 

i versamenti tributari e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 21.02.2020 al 31.3.2020.

Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 e infine per gli Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa), si tratta di riprendere:

 

i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di aprile e maggio 2020.

i versamenti relativi all’IVA scaduta nei mesi di aprile e maggio 2020 (le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, hanno potuto beneficiare della sospensione dell’Iva scadente nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dai ricavi del 2019).

Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi del 2019 fino a 400.000 euro, si tratta di versare:

 

le ritenute d’acconto non applicate sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, utilizzando il codice tributo “4050” (Autonomi e ritenute sospese: il codice tributo per il versamento).

Modalità di versamento

Per tutti questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

 

in unica soluzione entro il 16 settembre 2020

o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto :

 

per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"