Dopo diversi mesi, da quando sono stati emanati i due decreti che hanno portato alla sospensione di vari tributi riguardanti una svariata e ampia moltitudine di contribuenti soprattutto imprese, a seguito dell’emergenza per la comparsa nella nostra vita di tutti i giorni , di questo subdolo killer chiamato Covid 19,ebbene dalla fatidica data del 16 settembre ,cioè da dopodomani riprendono a correre i versamenti tributari e contributivi sospesi dal DL 18/2020 il cosiddetto Decreto “ Cura italia “ e DL 23/2020 chiamato “Decreto Liquidità “ a causa di anzidetta emergenza , vediamo quali sono e le modalità per i vari pagamenti.
Dunque dal 16 settembre, oltre alle consuete scadenze ordinarie, scade il termine per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali che erano stati precedentemente sospesi; e che in qualche modo hanno permesso a queste micro imprese di godere di una piccola boccata di ossigeno, in un periodo caratterizzato veramente da una crisi di liquidità pazzesca , la più grave in assoluto che ha colpito il nostro paese dal dopo guerra ad oggi, generalizzata perché ha interessato quasi tutti i settori produttivi e dei servizi e profonda perché si è protratta e si sta ancora dispiegando nonostante i vari interventi tampone e la ripresa ancora oggi.
Vediamo, in breve sintesi, chi sono i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e quali i versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati a partire dal 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.
Uno dei settori che è stato penalizzato in maniera preoccupante dal fattore Covid è stato il settore Alberghiero e ricettivo e le imprese della filiera ad esso collegato quali campeggi, B& B ,senza tralasciare ristoranti bar ecc ebbene questi soggetti cioè ripeto le imprese del settore ricettivo e altri soggetti individuati dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc.), questi devono mettere mano al portafogli … e di riprendere a pagare una serie di tributi quali:
i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche si tratta di riprendere il versamento delle suddette ritenute scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020);
gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020);
i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020 (liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 cioè quella definita annuale, scaduti il 16.3.2020).
Per le imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi del 2019 < 2 milioni euro (mentre per le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi del 2019) si tratta di riprendere a pagare:
i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.3.2020
i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.03.2020
i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020
Per i soggetti (persone fisiche e non) dei comuni della Zona rossa (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), si tratta di riprendere:
i versamenti tributari e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 21.02.2020 al 31.3.2020.
Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 e infine per gli Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa), si tratta di riprendere:
i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di aprile e maggio 2020.
i versamenti relativi all’IVA scaduta nei mesi di aprile e maggio 2020 (le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, hanno potuto beneficiare della sospensione dell’Iva scadente nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dai ricavi del 2019).
Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi del 2019 fino a 400.000 euro, si tratta di versare:
le ritenute d’acconto non applicate sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, utilizzando il codice tributo “4050” (Autonomi e ritenute sospese: il codice tributo per il versamento).
Modalità di versamento
Per tutti questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
in unica soluzione entro il 16 settembre 2020
o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto :
per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.
Michele Minardi